Art. 8.
(Modifica all'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110, relativo alle autorizzazioni di polizia in materia di armi).

      1. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente: «Gli interessati al rilascio di tali autorizzazioni sono obbligati ad esibire all'autorità di pubblica sicurezza il certificato di cui al quarto comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».